Decreto Cura Italia: il credito di imposta sugli affitti di classe C/1

AG Servizi
4 min readMar 29, 2020

Tra le misure introdotte a sostegno di professionisti ed imprese nell’ambito dell’emergenza Coronavirus, l’art. 65 , commi 1 e 2, D.L. 18/2020 ha introdotto un bonus affitti a favore di coloro che sono stati costretti a chiudere la propria attività commerciale a causa della suddetta emergenza.

Il bonus in esame riconosce ai soggetti esercenti attività d’impresa, che svolgono la loro attività presso locali in affitto, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione di Marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (e cioè negozi e botteghe) al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da corona virus COVID-19.

Il primo requisito fondamentale previsto, quindi, al fine di poter accedere alla suddetta agevolazione è quello relativo alla categoria catastale, limitata alla C/1: categoria che comprende in particolare negozi e botteghe, in cui ricadono però anche molti bar, ristoranti e pizzerie.

E’ consigliabile verificare la categoria indicata nel contratto di locazione.

Ad oggi, invece, non generano alcun credito d’imposta gli uffici (A/10), i laboratori (C/3) e i magazzini (C/2), anche se dovessero essere destinati in via di fatto all’esercizio di attività di vendita al dettaglio.

E’ utile chiarire il caso (frequente) di altri locali e pertinenze locate congiuntamente al negozio tramite lo stesso contratto di locazione. In tal caso appare logico operare sulla falsariga di quanto precisato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 26/E/2011 per la cedolare secca, secondo cui il canone relative alle pertinenze locate congiuntamente al negozio farà maturare il credito d’imposta.

Altro requisito per l’applicabilità del bonus è il tipo di attività che viene esercitata, la quale deve essere ESCLUSA dall’elenco di attività identificate come ESSENZIALI contenuto negli allegati 1 e 2 del DPCM del 11/03/2020.

E’ quindi fondamentale verificare che la propria attività NON rientri in una delle suddette categorie essenziali, in quanto queste sono state escluse dal beneficio fiscale previsto solo per gli esercenti di attività commerciale che hanno dovuto chiudere per il proprio esercizio nel rispetto del DPCM del giorno 11/03/2020 emesso nell’ambito della emergenza sanitaria COVID19.

Ecco l’elenco delle attività essenziali:

Commercio al dettaglio

  • Ipermercati
  • Supermercati
  • Discount di alimentari
  • Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
  • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  • Farmacie
  • Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
  • Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Servizi per la persona

  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
  • Attività delle lavanderie industriali
  • Altre lavanderie, tintorie
  • Servizi di pompe funebri e attività connesse

Relativamente ai soggetti a cui spetta l’agevolazione in questione il credito spetta al conduttore che svolga attività d’impresa (a prescindere dalla connotazione giuridica del locatore): professionisti, autonomi, enti non commerciali, a meno che non esercitino anche attività d’impresa.

Una volta verificato il possesso dei requisiti per l’agevolazione le imprese beneficiarie potranno utilizzare tale credito per il pagamento in compensazione di altri tributi, ai sensi dell’art. 17 Dlgs n. 241/1997, utilizzando il Modello F24, ottenendo così una liquidità indiretta.

A tal riguardo, quindi, al fine di consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, è stato istituito il seguente codice tributo: “6914” denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi — articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

Ad oggi, il beneficio è limitato al solo canone di locazione di marzo 2020, tuttavia è legittimo attendersi l’estensione della misura, prevedibilmente anche per il mese successivo, atteso peraltro il varo del preannunciato decreto “aprile”.

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