Circolare Inps n. 32 del 20/03/2023
Dimissioni lavoratori padri: accesso alla NASpI

Accesso alla NASpI per i dipendenti, dimessi volontariamente, che hanno usufruito del congedo di paternità

AG Servizi
8 min readFeb 22, 2024

La circolare INPS 20 marzo 2023, n. 32 fornisce chiarimenti ai padri lavoratori dipendenti, che si dimettono volontariamente e che hanno usufruito del congedo di paternità fino al compimento di un anno di età del bambino, sull’accesso alla NASpI.

Il D.Lgs. n. 105 del 2022, in vigore dallo scorso 13 agosto 2022 è intervenuto in materia di divieto di licenziamento e di dimissioni della lavoratrice madre e del lavoratore padre durante il periodo di tutela della maternità e della paternità.

In particolare, è vietato il licenziamento sin dall’inizio del periodo di gravidanza, fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino. In caso di fruizione del congedo di paternità, il divieto di licenziamento si applica dunque anche al padre lavoratore per la durata del congedo e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino.

In caso di dimissioni volontarie, presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, è mantenuto il diritto alle indennità previste nel caso di licenziamento. Inoltre, la lavoratrice e il lavoratore che si dimettono non sono tenuti al preavviso. Proprio questa disposizione si applica anche al padre lavoratore che ha usufruito del congedo di paternità.

Ai fini della convalida delle dimissioni rese nel periodo tutelato, è possibile effettuare il colloquio con il funzionario incaricato dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro “a distanza”, presentando online il modello di richiesta fornito dall’ente.

Al modulo, che va trasmesso tramite posta elettronica alla sede territoriale di competenza in base alla residenza del lavoratore o della lavoratrice, occorre anche allegare copia di un valido documento di identità (da esibire anche in occasione del colloquio online) e della lettera di dimissioni o risoluzione consensuale presentata al datore di lavoro, debitamente datata e firmata.

Il servizio ispettivo deve rilasciare, entro 45 giorni dalla richiesta fatta dal genitore, il provvedimento di convalida che viene inviato al dipendente e al datore di lavoro, consentendo quindi a quest’ultimo di espletare le formalità relative alla cessazione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro si risolverà con effetto dalla data indicata nella iniziale comunicazione notificata al datore di lavoro e dalla medesima cesserà anche il diritto alla retribuzione.

Oggetto

Accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in caso di dimissioni da parte del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità

Sommario

Con la presente circolare si forniscono istruzioni amministrative in materia di accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI a seguito di dimissioni del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità di cui agli articoli 27-bis (congedo di paternità obbligatorio) e 28 (congedo di paternità alternativo) del D.lgs n. 151 del 2001.

1. Premessa e quadro normativo

Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 — recante disposizioni finalizzate a migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza — ha apportato modificazioni, tra le altre, al Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (di seguito, anche Testo Unico), introducendo, in particolare, dopo l’articolo 27, l’articolo 27-bis, rubricato “Congedo di paternità obbligatorio — (legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 4, comma 24, lett. a; legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 354; legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi 25 e 363)”, nonché modificando il comma 7 dell’articolo 54 in materia di divieto di licenziamento, estendendo il divieto medesimo al lavoratore padre che ha fruito del congedo di cui all’articolo 27-bis e all’articolo 28 del medesimo Testo Unico.

Le disposizioni in argomento sono entrate in vigore con decorrenza 13 agosto 2022 e sono state illustrate dall’Istituto, con la circolare n. 122 del 27 ottobre 2022, alla quale si rinvia, nello specifico al paragrafo 2.6, relativamente alle disposizioni transitorie per il congedo di paternità obbligatorio per i lavoratori dipendenti.

Tanto premesso, con la presente circolare, si forniscono le indicazioni amministrative in merito all’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI in caso di dimissioni volontarie del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.

2. Accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI a seguito di dimissioni del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino

L’articolo 27-bis del D.lgs n. 151 del 2001 introduce il congedo di paternità obbligatorio, prevedendo, al comma 1, che: “Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio”.

Il successivo comma 2 dispone altresì che: “In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi”. Ai sensi dei successivi commi 3 e 5 del medesimo articolo 27-bis, il congedo di cui al comma 1 è, inoltre, fruibile durante il congedo della madre lavoratrice ed è compatibile con il congedo di paternità alternativo di cui al successivo articolo 28 del medesimo decreto legislativo.

L’articolo 28 del D.lgs n. 151 del 2001 — non modificato a livello sostanziale dal D.lgs n. 105 del 2022 — disciplina il congedo di paternità alternativo fruito in sostituzione di quello della madre in presenza di situazioni particolarmente gravi, come la morte e la grave infermità della madre, l’abbandono del minore da parte della madre o l’affidamento esclusivo del bambino al padre.

Per gli aspetti attuativi delle disposizioni sopra richiamate, si rinvia alla citata circolare n. 122 del 2022.

I successivi articoli 54 e 55 del D.lgs n. 151 del 2001 recano la disciplina in materia di divieto di licenziamento e di dimissioni della lavoratrice madre e del lavoratore padre durante il periodo di tutela della maternità e della paternità.

In particolare, l’articolo 54, al comma 1, prevede che: “Le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino”. Il successivo comma 7, nella sua formulazione integrata dal D.lgs n. 105 del 2022, testualmente dispone che: “In caso di fruizione del congedo di paternità, di cui agli articoli 27-bis e 28, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino”.

Tale ultima disposizione — che già nella sua formulazione originaria prevedeva la tutela del divieto di licenziamento a favore del padre lavoratore in caso di fruizione del congedo di paternità di cui all’articolo 28 del Testo Unico — per effetto della novella di cui al D.lgs n. 105 del 2022 ha esteso la tutela anche all’ipotesi di fruizione del congedo di paternità obbligatorio di cui al citato articolo 27-bis.

Il successivo articolo 55 del Testo Unico, al comma 1, dispone che: “In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell’articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso”.

Il comma 2 dell’articolo in esame prevede che: “La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità”.

Tanto rappresentato, su concorde avviso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in ragione del richiamo generico al “congedo di paternità”, in assenza di specifica qualificazione dello stesso, la tutela di cui al richiamato comma 1 è da intendersi rivolta al lavoratore padre sia nel caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio che nel caso di fruizione del congedo di paternità alternativo, disciplinati rispettivamente dai menzionati articoli 27-bis e 28 del D.lgs n. 151 del 2001.

Prima delle modificazioni apportate agli articoli 54 e 55 del Testo Unico dal D.lgs n. 105 del 2022, l’accesso alla NASpI in caso di dimissioni nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento e fino al compimento di un anno di età del bambino era riservata, oltre che alla lavoratrice madre, anche al lavoratore padre ma nelle sole ipotesi di fruizione del congedo di paternità alternativo, fruibile “in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre” (cfr. art. 28 del D.lgs n. 151 del 2001).

In ragione delle modifiche introdotte agli articoli 54 e 55 del Testo Unico — finalizzate a rafforzare le tutele per il lavoratore padre anche in caso di dimissioni intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino — il lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o del congedo di paternità alternativo, di cui rispettivamente agli articoli 27-bis e 28 del D.lgs n. 151 del 2001, ha diritto all’indennità di disoccupazione NASpI qualora ricorrano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti.

Le domande di indennità di disoccupazione NASpI presentate da lavoratori padri a seguito di dimissioni intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, e respinte nelle more della pubblicazione della presente circolare, possono essere oggetto di riesame, su istanza di parte da trasmettere alla Sede INPS territorialmente competente, in attuazione delle indicazioni di cui alla presente circolare.

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