Bonus acqua potabile
Lo sapevi che puoi usufruire di un credito di imposta del 50% per le spese sostenute per ottimizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica? Vediamo tutte le info.
Per razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, è previsto un credito d’imposta del 50% delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di
- filtraggio
- mineralizzazione
- raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare
- finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.
L’importo massimo delle spese su cui calcolare l’agevolazione è fissato a
- 1.000 euro per ciascun immobile, per le persone fisiche
- 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.
Le informazioni sugli interventi andranno trasmesse in via telematica all’Enea.
Come richiedere il bonus
L’importo delle spese sostenute deve essere documentato da una fattura elettronica o un documento commerciale in cui sia riportato il codice fiscale del soggetto che richiede il credito.
Per i privati e in generale i soggetti diversi da quelli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria, il pagamento va effettuato con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento diversi dai contanti.
In ogni caso, per le spese sostenute prima della pubblicazione del Provvedimento n. 153000 del 16 giugno 2021 — pdf sono fatti salvi i pagamenti in qualunque modo avvenuti ed è possibile integrare la fattura o il documento commerciale attestante la spesa annotando sui documenti il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.
L’ammontare delle spese agevolabili va comunicato all’Agenzia delle Entrate tra il 1° febbraio e il 28 febbraio dell’anno successivo al quello di sostenimento del costo inviando il modello tramite il servizio web disponibile nell’area riservata o i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Dopodiché, il bonus potrà essere utilizzato in compensazione tramite F24, oppure, per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno della spesa e in quelle degli anni successivi fino al completo utilizzo del bonus.
Normativa e prassi
Articolo 1, commi da 1087 a 1089 della legge n. 178/2020 — Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021–2023
Provvedimento del 16 giugno 2021 — Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, di cui all’articolo 1, commi 1087 e 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Pubblicato il 16/06/2021)
COMUNICAZIONE DELLE SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELL’ACQUA POTABILE
Premessa
L’art. 1, commi da 1087 a 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (di seguito “Legge”), ha previsto, allo scopo di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.
Il credito d’imposta è riconosciuto alle persone fisiche nonché ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
L’importo massimo delle spese su cui calcolare l’agevolazione è fissato in:
- 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare, per le persone fisiche non esercenti attività economica;
- 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate con il quale è approvato il presente modello di comunicazione (di seguito “provvedimento”) sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo pari a 5 milioni di euro per ciascun anno (comma 1088 dell’art. 1 della Legge).
Il credito d’imposta spetta ai soggetti che sostengono le spese su immobili posseduti o detenuti in base a un titolo idoneo.
Si tratta, in particolare, di soggetti che posseggono l’immobile in qualità di proprietario o di titolare di altro diritto reale oppure in qualità di detentore in caso di contratto di locazione, affitto d’azienda e comodato d’uso. In caso di comproprietà, contitolarità di altro diritto reale e contitolarità del contratto di locazione, affitto e comodato d’uso, il credito d’imposta è ripartito tra gli aventi diritto in misura proporzionale alle spese effettivamente sostenute da ciascuno di essi.
Il credito d’imposta è utilizzabile:
- dalle persone fisiche non esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo ovvero in compensazione tramite modello F24;
- dai soggetti beneficiari diversi da quelli di cui al punto precedente, esclusivamente in compensazione tramite modello F24.
Il presente modello deve essere utilizzato per comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese che danno diritto al credito d’imposta.
Come si presenta
La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante:
a) il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
b) i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.
Dove reperire il Modello
Il modello è reperibile qui.
Termini di presentazione
La comunicazione può essere presentata dal 1° febbraio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolabili.
Comunicazione correttiva
Qualora si intenda sostituire una comunicazione precedentemente trasmessa è possibile presentare entro i termini di cui sopra una nuova comunicazione; l’ultima comunicazione trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.
Come si compila
Frontespizio
Beneficiario del credito d’imposta
Nel riquadro va indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario del credito (persona fisica ovvero soggetto diverso da persona fisica, es. società di persone, società di capitali, ente non commerciale, ecc.).
Rappresentante firmatario della comunicazione
Nel riquadro va indicato:
- se il beneficiario è un soggetto diverso da persona fisica, il codice fiscale della persona fisica che ne ha la rappresentanza legale e che firma la comunicazione (es. rappresentante legale della società), inserendo il valore 1 nella casella denominata “Codice carica”;
- se il beneficiario è una persona fisica, il codice fiscale dell’eventuale rappresentante legale di minore/interdetto, inserendo il valore 2 nella casella denominata “Codice carica”.
Rinuncia
Se il beneficiario, per qualsiasi motivo, vuole rinunciare al credito d’imposta indicato nella comunicazione precedentemente trasmessa può presentare una rinuncia utilizzando questo stesso modello, barrando la relativa casella. In tal caso, vanno compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto beneficiario e dell’eventuale rappresentante firmatario della comunicazione (ed eventualmente i campi relativi all’intermediario delegato).
Non vanno compilati i quadri A e B. La rinuncia ha ad oggetto l’intero ammontare del credito d’imposta e può essere trasmessa nello stesso periodo in cui è consentito l’invio della comunicazione.
Sottoscrizione
Nel presente riquadro il beneficiario o il rappresentante firmatario della comunicazione devono apporre la firma e riportare nell’apposito campo la data di sottoscrizione.
La casella “Quadro B” va compilata solo se il credito d’imposta sia superiore a euro 150.000, indicando:
- il codice 1, se il beneficiario dichiara di aver compilato il quadro B (Verifica antimafia);
- il codice 2, se il beneficiario non compila il quadro B in quanto rientrante tra i soggetti indicati nell’art. 83, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 159 del 2011(ovvero soggetti esercenti attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, oppure attività artigiana in forma di impresa individuale o di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale).
Impegno alla presentazione telematica
In questo riquadro il soggetto incaricato della trasmissione della comunicazione deve indicare il codice fiscale, la data dell’impegno alla presentazione telematica e la firma.
Quadro A
Spese agevolabili
Nel presente quadro vanno indicati i dati relativi alle spese agevolabili e al credito d’imposta. In particolare, per ciascuna unità immobiliare posseduta o detenuta va compilato un distinto rigo da A1 ad A9.
Nella colonna 1, da compilare solo nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da più soggetti beneficiari del credito, va indicato l’importo totale delle spese sostenute nell’anno precedente a quello di presentazione della comunicazione, anche se superiore al limite massimo agevolabile. Nella colonna va riportato l’ammontare complessivo della spesa, comprensivo della quota eventualmente sostenuta dagli altri soggetti contitolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale, oppure cointestatari del contratto di locazione, affitto e comodato d’uso in relazione all’immobile oggetto dell’intervento.
Nella colonna 2, va indicato l’importo della spesa di colonna 1 sostenuta dal richiedente.
La colonna 3 va barrata solo nel caso in cui il beneficiario sia una persona fisica e l’unità immobiliare sia adibita all’esercizio dell’attività economica.
Nella colonna 4, va indicato l’ammontare del credito d’imposta, per un importo pari al 50 per cento della spesa di colonna 2 ricondotta entro i limiti massimi agevolabili.
Nelle colonne da 5 a 9, i dati catastali dell’immobile. In particolare, va riportato:
- nella colonna 5, il codice catastale del comune dove è situata l’unità immobiliare;
- nella colonna 6, le lettere o i numeri indicati nel documento catastale, se presenti. Per gli immobili siti nelle zone in cui vige il sistema tavolare indicare il codice “Comune catastale”;
- nella colonna 7, il numero di foglio indicato nel documento catastale;
- nella colonna 8, il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest’ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice;
- nella colonna 9, se presente, il numero di subalterno indicato nel documento catastale.
Nel rigo A10, va indicato l’ammonta complessivo del credito d’imposta, risultante dalla somma degli importi di cui alle colonne 4 dei righi da A1 a A9 di tutti i moduli compilati.
Quadro B
Verifica antimafia
Questo quadro va compilato solo se il credito d’imposta è superiore a euro 150.000. Il quadro B non va compilato nel caso in cui il beneficiario eserciti attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, oppure attività artigiana in forma di impresa individuale o di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale (art. 83, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 159 del 2011).
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
Il soggetto beneficiario o il suo rappresentante firmatario è tenuto a rilasciare una delle seguenti dichiarazioni:
- di essere iscritto/che il soggetto beneficiario è iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste);
- di non trovarsi/che il soggetto beneficiario non si trova nelle condizioni ostative di cui all’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e che nel presente quadro sono indicati i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all’art. 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 e che gli stessi soggetti non si trovano nelle condizioni ostative di cui al medesimo art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
Tale dichiarazione sostitutiva va resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, apponendo la firma nell’apposito riquadro, con avvertenza che, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R., ferme restando le sanzioni previste dall’articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020.
Elenco soggetti sottoposti alla verifica antimafia
In questo riquadro vanno riportati i codici fiscali delle persone fisiche indicate nell’art. 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 per le quali va richiesta la documentazione antimafia. Per ciascuna soggetto per il quale va richiesta la documentazione antimafia va compilato un distinto rigo.
In particolare, nella casella “Codice qualifica” va indicato uno dei seguenti codici:
- Titolare dell’impresa individuale
- Direttore tecnico
- Rappresentante legale
- Componente l’organo di amministrazione
- Consorziato
- Socio
- Socio accomandatario
- Membro del collegio sindacale, effettivo o supplente
- Sindaco, nei casi contemplati dall’articolo 2477 del codice civile
- Soggetto che svolge compiti di vigilanza di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
- Direttore generale
- Responsabile di sede secondaria oppure di stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente
- Procuratore, Procuratore speciale
Si precisa che il codice 2 può essere utilizzato per indicare anche il Responsabile tecnico e il Preposto alla Gestione tecnica qualora le attività e i compiti da questi esercitati siano equiparabili alla natura dei compiti e alle attività svolte dal Direttore tecnico.
L’informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui sopra, deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età.
In caso di più familiari conviventi vanno compilati più righi, riportando in ciascuno rigo, oltre al codice fiscale del familiare, il codice fiscale e il codice qualifica dei soggetti di cui sopra. Per familiari conviventi si intende chiunque conviva (purché maggiorenne) con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.Lgs. n. 159 del 2011.