Assegno Ordinario di Invalidità (AOI) per persone con capacità lavorativa ridotta (L. n. 222/1984) [ 2023 ]

AG Servizi
11 min readSep 30, 2017

L’art. 38 della Costituzione Italiana ha riconosciuto ad “ogni cittadino inabile e sprovvisto dei mezzi necessari” il “diritto al mantenimento e all’assistenza sociale”. Una garanzia che si spinge, nel secondo comma, a stabilire nei confronti dei lavoratori il “diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”.

Il 1° comma fa riferimento all’assistenza sociale di cui si fa carico lo Stato al fine di garantire un adeguato tenore di vita a chi non abbia un reddito o abbia un reddito inferiore ad una certa soglia e non sia in grado di procurarsi altre entrate, ad esempio perché invalido di guerra o inabile al lavoro per malattia. Rientrano tra queste misure la corresponsione di pensioni di invalidità e guerra o le agevolazioni per la fruizione di servizi.

Il 2° comma, invece, concerne la previdenza sociale che, a differenza dell’assistenza, concerne i soli lavoratori.

Da questo articolo della Costituzione, nel corso degli anni e per effetto di normative che si sono susseguite nel tempo sono derivate agevolazioni sia di tipo economico (come le prestazioni di invalidità civile e quelle di inabi­lità) che di tipo non economico (ad esempio le agevo­lazioni di tipo fiscale o altre forme di sostegno come l’assistenza sanitaria, i permessi ex L. n. 104/92).

Tra le prestazioni di tipo economico derivanti direttamente dall’assunto dell’art. 38 della Costituzione figurano l’Asse­gno mensile di invalidità civile e l’Assegno ordinario di invalidità (AOI).

Differenza tra Pensione di Invalidità Civile (categoria INVCIV) e Pensione di Invalidità INPS (Assegno Ordinario di Invalidità CATEGORIA IO)

Questi due tipi di assegno (incompatibili tra loro, resta salvo il diritto di opzione) si distinguono tra loro sostanzialmente per il fatto che il pri­mo (art.13 L. n. 118/1971), l’Assegno mensile di invalidità civile, è un assegno slegato dal requisito contributivo o assicurativo e concesso in virtù del solo requisito sanitario ai soggetti che si trovano in uno stato di bi­sogno ed aventi, quindi, redditi personali al di sotto di determinati limiti, mentre il secondo (AOI) è una prestazione che lega al requisito sanitario anche la sussistenza del requisito contributivo, con un’eviden­te e conseguente differenza di importo e di natura.

La differenza tra pensione di Invalidità Civile (categoria INVCIV) e la pensione di invalidità INPS (Assegno Ordinario di Invalidità CATEGORIA IO) è sostanziale e si fonda proprio sull’origine dei due trattamenti. Il primo (Assegno di Invalidità Civile ex art.13 L. n. 118/1971) di natura meramente assistenziale a carico dello Stato che non presuppone la presenza di una base contributiva e il secondo (l’Assegno Ordinario) che invece si fonda proprio sul contributo versato a copertura del rischio di invalidità durante la vita lavorativa dell’interessato.

La visita medica per l’accertamento dell’invalidità civile è effettuata dalle commissioni mediche dell’ASL mentre quella per la concessione dell’assegno ordinario d’invalidità è effettuata dalle commissione mediche dell’Inps.

In questo articolo ci occuperemo di quest’ultimo, l’Assegno Ordinario di Invalidità (AOI), il quale è stato istituito con la L. n.222/84, e, come appena detto, si basa su presupposti totalmente diversi rispetti a quelli su cui si basa l’Assegno mensile di invalidità.

I destinatari

In base alla L. n. 222/1984 i DESTINATARI dell’ Assegno Ordinario di Invalidità (previdenziale) sono tutti i lavoratori iscritti all’ AGO (dipendenti privati, autonomi, parasubordinati di età compresa tra i 18 e i 67 anni) ed in alcune gestioni sostitutive, italiani, stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza e stranieri extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno di almeno un anno. Per i lavoratori del pubblico impiego sono state istituite altre forme di assistenza.

I requisiti

I REQUISITI necessari per poter ottenere l’AOI sono:

  • invalidità da cui derivi una riduzione permanente della capacità lavorativa a meno di 1/3 (ex art. 1, co. 1 e 2, L. n. 222/1984) a causa di infermità o di un difetto fisico o mentale [REQUISITO MEDICO LEGALE]
  • 5 anni di contributi versati, di cui 3 nel quinquennio precedente la domanda (almeno 260 contributi settimanali di cui 156 nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda) [REQUISITO CONTRIBUTIVO ].

La durata

La DURATA dell’ AOI è di 3 anni, rinnovabili su istanza del beneficiario (da presentar­e entro 6 mesi dalla scadenza naturale della presta­zione).

Dopo 3 conferme l’assegno è confermato automaticamente.

Ex art.9, co.1, L. n.222/84, l’Inps può disporre però in ogni momento un nuovo accertamento (facoltà di revisione), e ciò può avvenire sia prima della scadenza naturale dell’assegno (ossia nel corso dei primi 3 trienni) ma anche successivamente all’avvenuta con­ferma definitiva.

Trasformazione in pensione di vecchiaia

L’ Assegno Ordinario di Invalidità (AOI) viene trasformato d’ufficio dall’Inps in pensione di vecchiaia, al compimento del 67° anno di età del titolare, se lo stesso ha almeno 20 anni di contributi accreditati.

Con la trasformazione in pensione, l’ex titolare di AOI non corre più il rischio di vedersi revocato l’assegno per il venir meno del requisito sanitario, ovvero la perdita o la riduzione della capacità lavorativa.

A trasformazione avvenuta, il pensionato può cumulare senza limiti la pensione con eventuali redditi da lavoro ed in caso di decesso gli eredi avranno diritto alla pensione di reversibilità.

Gli anni di fruizione dell’AOI sono coperti dai contributi figurativi (vedi articolo specifico a pagina 2/3), utili per raggiungere il requisito di almeno 20 anni di contributi necessari per la trasformazione.

Ad esempio, se quando ha ottenuto l’AOI il Sig. Mario aveva 15 anni di contributi accreditati e per 10 anni ha incassato l’AOI senza aver mai prestato attività lavorativa, al compimento del 67° anno di età, l’Inps considererà 25 anni di contributi (15 effettivi e 10 figurativi) per liquidare la pensione di vecchiaia, anche se i dieci anni di contributi figurativi non saranno utili per determinarne l’importo.

Attenzione però: l’accreditamento dei contributi figurativi durante il periodo in cui è stato erogato l’AOI, interessa solo i lavoratori dipendenti, per gli autonomi la trasformazione è condizionata dal possesso di effettivi 20 anni di contributi accreditati.

Per i titolari di pensione di inabilità, la trasformazione non avviene d’ufficio ma solo se il titolare presenta all’Inps una specifica domanda. Il requisito contributivo minimo rimane lo stesso, almeno 20 anni di contributi accreditati.

Possibilità di richiedere la pensione di vecchiaia anticipata

I titolari del predetto Assegno Ordinario, nei casi di invalidità superiore all’80%, al compimento del 60° anno di età possono richiedere il riconoscimento della “Vecchiaia anticipata”, anticipando cioè i tempi della predetta trasformazione della pensione da Assegno Ordinario a Pensione di vecchiaia.

L’importo

L’IMPORTO dell’ AOI viene calcolato sulla base dei contributi versati.

Non c’è quindi un minimo importo dell’assegno, tutto dipende contributi versati: in base ad essi viene calcolato l’importo dell’assegno spettante.

Tuttavia, se in base al calcolo stabilito dall’INPS si ha diritto a un assegno inferiore a 563,74 € al mese (2023), si può chiedere ed ottenere la c.d. integrazione al minimo al fine di raggiungere tale cifra.

N.B.: la disciplina della integrazione al minimo dell’ AOI segue in parte regole diverse rispetto a quella relativa agli altri trattamenti pensionistici.

Compatibilità ed incompatibilità

E’ COMPATIBILE con l’ attività di lavoro, dipendente o autonomo. (se i redditi conseguiti sono superiori a 4 volte il trattamento minimo Inps l’AOI si riduce del 25%; se superiori a 5 volte, l’assegno si riduce del 50%).

Invece NON E’ COMPATIBILE con il trattamento di disoccupazione, la c.d. NASpI. È tuttavia possibile per il lavoratore esercitare la facoltà di opzione per il trattamento più conveniente.

Non soggetto a reversibilità

NON E’ REVERSIBILE ai superstiti (ossia non è trasferibile ai familiari superstiti, sebbene nel caso di decesso del titolare sia possibile per loro richiedere una pensio­ne indiretta).

Non cumulabilità

NON E’ CUMULABILE con la Pensione di Inabilità Civile o con l’Assegno di Invalidità Civile (previsto dall’ art.13 L. n. 118/1971).

Invalidità preesistente all’iscrizione all’Inps

Il diritto all’ assegno ordinario di invalidità è riconosciuto anche se l’invalidità è preesistente all’ iscrizione all’ Inps, purchè successivamente ci sia stato un peggioramento delle condizioni di salute o siano sopraggiunte nuove infermità.

La domanda

La DOMANDA deve essere presentata all’ Inps esclusivamente per via telematica, allegando la certificazione medica (Mod. SS3) consegnata dal medico curante di base.

Una volta ricevuta la richiesta, in circa 2 settimane l’ Inps vi inviterà ad un COLLOQUIO per gli accertamenti, prima di confermare l’invalidità.

Il ricorso

Se la domanda è respinta (per motivi sanitari o amministrativi) l’interessato può presentare RICORSO amministrativo al Comitato Provinciale dell’ Inps direttamente online entro 90 giorni a partire dal momento in cui si riceve la comunicazione di rigetto della domanda o entro 120 giorni a partire dal giorno in cui è stata inviata la domanda se non si è ricevuta alcuna risposta (artt. 46 e 47, Legge 88/89).

Il Comitato Provinciale INPS esamina il ricorso e ne comunica l’esito entro 90 giorni.

In presenza di un nuovo rigetto è possibile avviare una causa in Tribunale ed in tal caso il giudice nomina un medico legale il quale, dopo averti visitato il richiedente e consultato la documentazione medica in possesso del richiedente, redige una propria relazione, che attesterà o meno la percentuale di invalidità.

Se la relazione é favorevole, l’INPS provvede a pagare l’assegno entro 120 giorni.

Durante la contestazione é opportuna l’assistenza di un legale di fiducia.

La decorrenza

L’assegno ordinario di invalidità DECORRE dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Al primo pagamento l’ Inps versa le mensilità arretrate e gli interessi, mentre gli assegni successivi saranno versati mensilmente per 13 mensilità annuali.

AOI e Lavoro

L’ AOI è compatibile con l’ attività di lavoro, dipendente o autonomo, ma sono previsti dei limiti reddituali, superati i quali sono previste delle riduzioni.

Gli assegni di invalidità con decorrenza successiva al 17/8/1995, in presenza di un reddito di lavoro dipendente, autonomo o di impresa (al netto dei contributi previdenziali e assistenziali) superiore a 4 volte la pensione minima Inps, vengono RIDOTTI. Invece, fino a 4 volte il trattamento minimo INPS vigente nel Fpld, non si applica alcuna riduzione.

In presenza di redditi da lavoro superiori ad un certo importo l’assegno d’invalidità viene ridotto in base alle seguenti percentuali:

  • 25% riduzione per redditi riferiti al 2023 da oltre € 27.319,76 fino a € 34.149,70 (25% di riduzione sulla parte che supera i 563,74 €);
  • 50% riduzione per redditi riferiti al 2023 da € 34.149,70 (50% di riduzione sulla parte che supera i 515,58 €).

La riduzione opera anche se l’AOI è liquidato con oltre 40 anni di contribuzione (circ. Inps n. 20/2001).

In aggiunta a questa riduzione è previsto anche un secondo taglio che viene effettuato direttamente dal datore di lavoro e che agisce sugli assegni ordinari di invalidità che hanno un importo superiore al minimo Inps (563,74 € al mese): il taglio si applica alla parte dell’assegno eccedente il trattamento minimo Inps e viene tagliata del 50%. Per i lavoratori autonomi la decurtazione è pari al 30%.

N.B.: questo secondo taglio previsto per i pensionati che lavorano (divieto di cumulo) non si applica nel caso in cui l’assegno di invalidità risulta liquidato sulla base di almeno 40 anni di contribuzione.

AOI e Tassazione IRPEF

L’Assegno Ordinario di Invalidità va dichiarato nel modello 730 o nel modello UnicoPF.

A differenza delle prestazioni assistenziali come l’assegno mensile per invalidi civili parziali o la pensione di inabilità civile, l’AOI è una prestazione che trova fondamento nel rapporto contributivo con l’Inps poiché per ottenerla sono necessari almeno 5 anni di contributi versati di cui almeno 3 versati negli ultimi 5 anni.

In sostanza, quindi, si dovrà pagare le tasse sull’assegno di invalidità che, essendo una pensione, fa reddito e avrà una sua Certificazione Unica annuale.

L’integrazione al minimo dell’AOI

Nel caso in cui l’importo dell‘assegno calcolato risulti di importo basso, può essere concessa l’integrazione al minimo.

L’integrazione al minimo dell’AOI segue, comunque, regole diverse rispetto alla generalità degli altri trattamenti pensionistici (da sottolineare che l’ AOI non va confusa con l’assegno mensile di invalidità che essendo una prestazione di natura assistenziale, e non previdenziale, che spetta agli invalidi civili parziali, a differenza dell’assegno ordinario di invalidità non gode dell’integrazione al trattamento minimo Inps).

L’art. 1 co. 3 della legge 222/1984 prevede, in particolare che l’importo dell’integrazione deve rispettare due limiti:

  • da un lato il valore della quota di integrazione non può essere superiore all’importo dell’assegno sociale;
  • dall’altro l’importo complessivo della pensione, comprensivo dell’integrazione, non può in ogni caso superare il trattamento minimo (563,74 € mensili per il 2023).

L’integrazione al trattamento minimo NON COMPETE se, nell’anno considerato, il pensionato possiede:

  • un reddito personale assoggettabile all’IRPEF per un importo superiore a 2 volte l’ammontare dell’assegno sociale;
  • un reddito cumulato con quello del coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, per un importo superiore a 3 volte l’ammontare dell’assegno sociale.

Quindi, per il diritto all’Assegno Ordinario di Invalidità non ci sono limiti di reddito, mentre, invece, l’interessato dovrà presentare la dichiarazione della propria situazione reddituale per accertare il diritto all’integrazione al minimo.

Superati questi limiti di reddito non vi è possibilità di alcuna integrazione, neppure parziale, come pure non è prevista la cristallizzazione all’importo integrato raggiunto in caso di successivo superamento dei limiti.

Da notare che nel caso dell’AOI, in caso di coniugio, a differenza di quanto accade per il conseguimento dell’integrazione al minimo delle pensioni (dove bisogna rispettare entrambi i limiti di reddito, sia personali che coniugali), l’integrazione spetta anche se sono superati i limiti di reddito personale, purchè si rispetti il limite di quelli coniugali.

Dal computo di tali redditi vanno esclusi:

  • l’importo a calcolo dell’assegno
  • il reddito della casa di abitazione
  • i redditi esenti da Irpef
  • i redditi soggetti a ritenuta alla fonte
  • le pensioni di guerra
  • la pensione privilegiata percepita dai militari che abbiano contratto l’infermità durante il periodo di leva obbligatoria

Vanno invece considerati nel computo dei redditi i TFR.

Alle pensioni contributive non spetta l’integrazione al minimo

Da tener presente che nel caso di assegno di invalidità erogato dopo il 1° gennaio 1996, non è prevista l’integrazione al minimo, dal momento che si applica soltanto la modalità di calcolo con il sistema contributivo.
Quindi, sui trattamenti pensionistici liquidati con il sistema contributivo non spetta l’integrazione al trattamento minimo (art. 1, comma 16 Legge 335/95).

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